Corte costituzionale
Sentenza n. 294/1990
Corte cost., sent. 15 giugno 1990, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/1990
- Data di deposito
- 15 giugno 1990
- Data di decisione
- 13 giugno 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:294
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria del 26 febbraio 1990
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 3, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 1° marzo 1961
- art. 119, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 15988
Secondo i principi piu' volte enunciati dalla Corte, l'autonomia legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia tributaria, configurandosi quale aspetto o specie dell'autonomia finanziaria, trova la sua specifica fonte di disciplina nell'art. 119 Cost., che tale autonomia riconosce "nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica": donde l'esigenza, ripetutamente sottolineata, che la legge statale, oltre a precedere l'intervento regionale, sia tale da delimitare gli spazi operativi delle Regioni tanto in ordine al tipo del tributo - nella sua configurazione e nei suoi elementi - quanto in ordine al momento quantitativo dell'imposizione tributaria. - S. nn. 321/1989, 203/1987, 214/1987, 271/1986, 272/1986.
Massima n. 15989
In base alla regola sancita dall'art. 3, l. 16 maggio 1970, n. 281 - ai sensi dell'art. 119, primo comma, Cost. (v. massima A) - della necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili regionali e quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative, la disciplina regionale concernente la tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio delle farmacie, e' soggetta all'osservanza della tariffa allegata al d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, che tuttora e' in vigore relativamente alle norme concernenti le tasse trasferite alle Regioni (tra cui rientra, ex d.P.R. n. 4 del 1972, quella in questione), escluse dall'effetto abrogativo dell'art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come confermato sia dalla legislazione statale (l. 23 novembre 1979, n. 594) sia da quella regionale (ll. reg. Umbria 9 agosto 1974, n. 47, 28 maggio 1980, n. 57). Pertanto, la legge della regione Umbria riappr. il 26 febbraio 1990, estendendo l'esenzione della predetta tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie alla totalita' di quelle i cui titolari beneficino dell'indennita' di residenza, modifica in senso restrittivo uno degli elementi del tributo (e cioe' l'area impositiva) rispetto a quanto stabilito dal citato d.P.R. n. 126 del 1961, con violazione della predetta regola di cui all'art. 3, l. n. 281 del 1970 e dell'art. 119 Cost. ed e' di conseguenza costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1990, recante "Ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio 1980 n. 57 - Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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