Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1990
Corte cost., sent. 26 gennaio 1990, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1990
- Data di deposito
- 26 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 maggio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 14911
Non e' ragionevole differenziare, con riguardo alla tutela dell'alloggio, ipotesi identiche riguardanti i nipoti 'ex filio' di assegnatari di immobili di edilizia agevolata (nella provincia di Bolzano) e gia' conviventi con gli stessi assegnatari, poiche', in particolare, il diritto alla successione nel rapporto locatizio dei nipoti non puo' essere fatto dipendere da una condizione eminentemente aleatoria qual e' la sopravvivenza all'assegnatario del loro genitore. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 ("Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale"), modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 ("Applicazione della proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata"), nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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