Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1990

Corte cost., sent. 15 maggio 1990, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/1990
Data di deposito
15 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:240

Norme oggetto del giudizio

  • comma 1, unico, delibera legislativa Regione Puglia del 8 novembre 1989
  • comma 2, art. unico, delibera legislativa Regione Puglia del 8 novembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16000

La legge della Regione Puglia riappr. l'8 novembre 1989, disponendo che - ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica dei dipendenti regionali - il valore in mesi delle classi e degli scatti sia determinato applicando il coefficiente 12 anziche' 24, non interpreta ragionevolmente, ma bensi' altera senza giustificazione alcuna le previsioni dell'art. 37 della legge regionale n. 26 del 1984 - con cui era stato recepito l'accordo collettivo 29 aprile 1984 - ponendosi cosi' in contrasto con le norme della legge quadro n. 93 del 1983, che prescrivono l'omogeneizzazione e la esaustivita' dei trattamenti economici del personale regionale in relazione agli accordi sindacali collettivi. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 117 Cost. - il comma primo dell'articolo unico della su citata legge regionale del 1989.

Massima n. 16002

Il comma secondo dell'unico articolo della legge regionale della Puglia riapprovata l'8 novembre 1989 non esclude - ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica dei dipendenti regionali - la rivalutazione unitaria e complessiva dell'anzianita' pregressa ma si limita ad estendere il criterio di computo dei mesi di servizio, adottato per la valutazione dell'anzianita' nel livello di appartenenza, alla valutazione dell'anzianita' maturata in livelli inferiori. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del su menzionato comma secondo, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo unico della legge della Regione Puglia nuovamente approvata l'8 novembre 1989, recante "Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26";

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di illegittimità, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, del comma secondo dello stesso articolo unico, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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