Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1990

Corte cost., sent. 4 maggio 1990, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/1990
Data di deposito
4 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett.b,n.1, legge n. 349 del 10 ottobre 1989
  • art. 3, comma 1, lett.b,n.6, legge n. 349 del 10 ottobre 1989
  • art. 3, comma 1, lett.f, legge n. 349 del 10 ottobre 1989
  • art. 3, comma 1, lett. h, legge n. 349 del 10 ottobre 1989
  • art. 7, legge n. 349 del 10 ottobre 1989
  • art. 3, comma 1, lett.h, legge n. 349 del 10 ottobre 1989
  • art. 1, comma 1, legge n. 349 del 10 ottobre 1989

Parametri

  • art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 76, Costituzione
  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
  • tab.5 all., decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 89, comma 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 52, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 15975

La legge di delegazione e' suscettibile di autonoma impugnazione da parte delle regioni e delle province autonome se - nel rispetto dei limiti derivanti dal carattere non astratto del giudizio di legittimita' costituzionale - il contenuto normativo dei "principi e criteri direttivi" sia dotato di un tal grado di determinatezza da poter dar luogo a lesione delle competenze regionali o provinciali, facendo cosi' sorgere l'interesse attuale al ricorso. - in argomento, v. (con varieta' di soluzioni) S. nn. 3/1957, 13/1964, 11/1972, 91/1974, 37/1966, 39/1971, 242/1989, 111/1972. V. inoltre, S. n. 1012/1088. Sulla valenza normativa delle disposizioni contenute nella legge delega (considerate quali norme interposte), S. nn. 243/1976, 158/1985, 48/1986 e 128/1986.

Massima n. 15976

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, diversamente da quanto accade nei conflitti di attribuzione, l'attualita' dell'interesse a ricorrere dev'essere valutata non gia' in relazione alla reale producibilita' di effetti ed alla concreta applicabilita' delle singole disposizioni legislative, ma piuttosto in relazione all'esistenza giuridica di esse nell'ordinamento giuridico. - V., in proposito, S. nn. 75/1957, 37/1966, 242/1989, nonche' (argomentando 'a contrario') 39/1971.

Massima n. 15977

Il mancato richiamo, nelle singole leggi di settore, del principio della proporzionalita' etnica, non impedisce che esso trovi applicazione con le modalita' e l'estensione stabilite dalle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Deve percio' escludersi, in assenza di contraria norma espressa, che la riduzione del numero dei compartimenti doganali a non piu' di quindici - prevista dalla legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 - possa comportare la soppressione dell'ufficio compartimentale di Bolzano, essendo quest'ultimo tuttora contemplato dalla tabella n. 5 delle suddette norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. b, n. 1, della legge cit., in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto ed alla tabella n. 5, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). - S. nn. 571/1988, 768/1988, 1145/1988; 85/1990; nonche' S. n. 545/1989.

Massima n. 15978

La norma che consente al Governo di derogare ai vincoli di permanenza minima degli impiegati delle dogane in determinate zone del territorio nazionale, si riferisce ai casi in cui v'e' obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione, e non alle particolari garanzie inerenti alla stabilita' di sede dei dipendenti statali nella Provincia di Bolzano. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. b, n. 6, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349, in riferimento all'art. 89, comma quinto, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 11, 14 e 15, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nonche' alla tabella n. 5 allegata a detto decreto).

Massima n. 15979

La prevista istituzione di un "ruolo unico nazionale" del personale delle dogane non contrasta con la tabella n. 5 allegata alle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, giacche' quest'ultima non contempla un vero e proprio "ruolo locale", e cioe' un particolare inquadramento giuridico-funzionale del personale addetto agli uffici statali nella Provincia di Bolzano, ma piuttosto le piante organiche locali, vale a dire la distribuzione dei posti di ruolo negli uffici statali della dogana localizzati a Bolzano. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. f, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ed alla tabella n. 5 allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

Massima n. 15980

Le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige non precludono l'applicabilita', nella Provincia di Bolzano, di procedure concorsuali semplificate o abbreviate per la copertura dei posti vacanti nelle dogane, fermo restando il rispetto delle norme a tutela della proporzionale etnica. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ed agli artt. 12 e segg. del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 - della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. h, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349).

Massima n. 15981

Le norme della legge delega 10 ottobre 1989 n. 349 concernenti la riorganizzazione dei compartimenti doganali e l'ordinamento del relativo personale non mirano ad apportare modifiche o deroghe alle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, sicche' la loro approvazione non esigeva l'audizione della speciale "commissione paritetica" prevista dall'art. 107 dello Statuto. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma primo; 3, comma primo, lett. b, nn. 1 e 6, lett. f e lett. h; e 7, della l. n. 349 cit.).

Massima n. 15982

La partecipazione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle sedute del Consiglio dei Ministri in occasione della deliberazione di disegni di legge, e' necessaria soltanto nelle ipotesi in cui l'interesse regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensita', e non e' questo il caso della legge delega per la riorganizzazione generale degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma primo; 3, comma primo, lett. b, nn. 1 e 6, lett. f e lett. h; e 7, della legge 10 ottobre 1989, n. 349). - S. nn. 544/1989 e 545/1989, nonche' 34/1976 e 166/1976, 627/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 1, della legge 10 ottobre 1989, n. 49, contenente, fra l'altro, delega al Governo ad adottare norme per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, nella parte in cui vincola il Governo a istituire "non più di quindici direzioni compartimentali", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, Tabella n. 5;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in cui prevede procedure di trasferimento necessarie per la copertura delle nuove piante organiche "anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89, quinto comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 11, 14 e 15 del d.P.R. n. 752 del 1976 e nella tabella 5 allegata al suddetto decreto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. f), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in cui dispone che "sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 752 del 1976, Tabella n. 5;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. h), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in cui dispone che "saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego", sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione contenute negli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del 1976;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, lett. b) nn. 1 e 6, lett. f) e lett. h), e 7, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati nel capoverso precedente della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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