Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1990

Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 17, legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 43, comma 16, legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 2, comma 5, legge n. 34 del 20 marzo 1984

Parametri

Massime

Massima n. 15970

La normativa che estende il meccanismo di progressione economica dei funzionari della polizia di Stato agli ufficiali delle altre "Forze di polizia" (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato) e non anche a quelli appartenenti alle Armi deputate istituzionalmente alla difesa militare del Paese e' intesa ad attribuire un trattamento retributivo omogeneo a tutto il personale - militare e non - cui e' affidato, in via istituzionale o concorrente, il compito di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e dunque non e' censurabile per irragionevolezza ne' per disparita' di trattamento, diverse essendo - e non comparabili - le situazioni delle Forze di polizia e delle Armi non facenti parte di esse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, l. 1 aprile 1981, n. 121, e 2, comma quinto, l. 20 marzo 1984, n. 34). - S. n. 229/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze