Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1990
Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 17, legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 43, comma 16, legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 2, comma 5, legge n. 34 del 20 marzo 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15970
La normativa che estende il meccanismo di progressione economica dei funzionari della polizia di Stato agli ufficiali delle altre "Forze di polizia" (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato) e non anche a quelli appartenenti alle Armi deputate istituzionalmente alla difesa militare del Paese e' intesa ad attribuire un trattamento retributivo omogeneo a tutto il personale - militare e non - cui e' affidato, in via istituzionale o concorrente, il compito di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e dunque non e' censurabile per irragionevolezza ne' per disparita' di trattamento, diverse essendo - e non comparabili - le situazioni delle Forze di polizia e delle Armi non facenti parte di esse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, l. 1 aprile 1981, n. 121, e 2, comma quinto, l. 20 marzo 1984, n. 34). - S. n. 229/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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