Corte costituzionale
Sentenza n. 184/1990
Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 565, codice civile
- art. 183, legge n. 151 del 19 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 15963
L'art. 30, comma terzo, Cost., coordinato con il principio di ragionevolezza 'ex' art. 3, implica che il legislatore - nel determinare discrezionalmente i casi e i contenuti di giuridica rilevanza del riconoscimento della prole naturale nei rapporti fra questa e i parenti del genitore - non puo' tuttavia discriminare il figlio naturale da quello legittimo piu' di quanto cio' sia richiesto da un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e dal contemperamento con altri principi di pari o maggior peso. - S. nn. 76/1977 e 55/1979.
Massima n. 15964
Nel caso in cui manchino successibili per diritto di coniugio e di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, ne' con l'interesse pubblico dello Stato alla continuita' (comunque assicurata) dei rapporti giuridici del defunto. Pertanto, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - l'art. 565 cod. civ. (novellato dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo 'status' di filiazione nei confronti del comune genitore. - S. nn. 55/1979, 76/1977; v. anche massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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