Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1990

Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:184

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15963

L'art. 30, comma terzo, Cost., coordinato con il principio di ragionevolezza 'ex' art. 3, implica che il legislatore - nel determinare discrezionalmente i casi e i contenuti di giuridica rilevanza del riconoscimento della prole naturale nei rapporti fra questa e i parenti del genitore - non puo' tuttavia discriminare il figlio naturale da quello legittimo piu' di quanto cio' sia richiesto da un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e dal contemperamento con altri principi di pari o maggior peso. - S. nn. 76/1977 e 55/1979.

Massima n. 15964

Nel caso in cui manchino successibili per diritto di coniugio e di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, ne' con l'interesse pubblico dello Stato alla continuita' (comunque assicurata) dei rapporti giuridici del defunto. Pertanto, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - l'art. 565 cod. civ. (novellato dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo 'status' di filiazione nei confronti del comune genitore. - S. nn. 55/1979, 76/1977; v. anche massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze