Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1990

Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 15960

E' costituzionalmente illegittimo - trattandosi di una delle residue ipotesi di operativita' di un principio ormai espunto dall'ordinamento in virtu' di molteplici pronunce di incostituzionalita' - l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. - S. nn. 355/1989 e 488/1989; nonche' S. n. 373/1989 (ed ivi auspicio che l'INPS si adegui alle consolidate affermazioni in materia).

Massima n. 15961

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, legge 22 luglio 1966, n. 613 - nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato - va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una norma gia' dichiarata 'in parte qua' costituzionalmente illegittima. - S. n. 504/1989.

Massima n. 15962

Va dichiarata manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto una norma gia' dichiarata incostituzionale con riguardo ad ogni sua possibile applicazione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale artigiani per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. - S. n. 81/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, già dichiarata illegittima, per il caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, con sentenza n. 504 del 1989;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 81 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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