Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1990
Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione autonoma Sardegna del 6 dicembre 1989
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna del 6 dicembre 1989
- art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna del 6 dicembre 1989
- art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna del 6 dicembre 1989
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna del 6 dicembre 1989
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna del 6 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 16051
Il passaggio alla Regione Sardegna, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, di personale di enti strumentali regionali distaccato presso i Comitati di controllo , con il mantenimento della qualifica funzionale, del profilo professionale e del trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza, previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1989, e' subordinato ad una valutazione positiva motivata dell'amministrazione, sicche' resta assicurato, sia pure senza le garanzie del pubblico concorso, il principio della selezione di cui all'art. 97 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989).
Massima n. 16060
E' da escludere la legittimita' costituzionale di una legge che consenta il passaggio di una categoria di personale da una fascia funzionale ad altra superiore, pertinente a qualifiche diverse, sulla base del solo parametro automatico dell'anzianita' di servizio senza alcun altro criterio di selezione che, pur in deroga alla regola del pubblico concorso, garantisca comunque una valutazione, caso per caso, congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti necessari. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, gli artt. 1,2,3,4 e 6 della legge della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, i quali consentono il passaggio alla regione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, di personale di amministrazioni pubbliche comandato presso i Comitati di controllo, in una qualifica funzionale superiore a quella spettante presso l'ente di provenienza, alla sola condizione che il dipendente abbia maturato l'anzianita' di un anno di servizio reso in posizione di comando.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Sardegna riapprovata dal Consiglio regionale il 6 dicembre 1989, recante: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale predetta, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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