Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1990
Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:157
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Piemonte del 5 ottobre 1989
Parametri
- legge n. 205 del 29 maggio 1989
- decreto legge n. 454 del 4 novembre 1988
- legge n. 556 del 30 dicembre 1988
- decreto legge n. 121 del 1° aprile 1989
- art. 117, Costituzione
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 128, Costituzione
Massime
Massima n. 16162
In tema di promozione e incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990, il decreto legge n. 465 del 1988, convertito nella legge n. 556 del 1988, ha regolato talune forme di finanziamento agevolato da parte dello Stato, mentre la legge regione Piemonte del 5 ottobre 1989 ha inteso disciplinare, in relazione allo stesso evento, un procedimento speciale ed abbreviato per l'approvazione di progetti finalizzati allo sviluppo della ricettivita' e per il conseguente rilascio delle concessioni edilizie. Tale diversita' di oggetto non consente di desumere dalla normativa statale principi generali suscettibili di valere come limiti nei confronti della legislazione regionale. Come anche e' da escludere che, riguardo al decreto legge n. 465 del 1988, cosi' come convertito nella legge n. 556, e al successivo decreto legge I aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, possano assumersi violate dalla legge regionale suddetta norme - che da essi non e' dato desumere - secondo cui, in relazione ai mondiali del 1990, il ricorso a procedure abbreviate sarebbe consentito solo in vista del compimento di opere pubbliche o d'interesse pubblico, e non anche di attivita' edilizie di natura privata, e limitatamente alle aree direttamente interessate ai detti campionati, e non con riferimento all'intero territorio regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost. - in relazione ai decreti legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, e I aprile 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989).
Massima n. 16163
La legge della Regione Piemonte 5 ottobre 1989, volta a snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, in considerazione della necessita' di assicurare in tempi brevi, e cioe' per l'inizio dei campionati mondiali, il miglioramento delle strutture turistiche e alberghiere, ha trasformato tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici poteri consultivi, di proposta o esecutivi ed ha, invece, attribuito alla Regione i poteri di natura provvedimentale, alterando in tal modo profondamente l'ordine delle competenze tra Regioni e Comuni delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'intera legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989, per quanto le censure di incostituzionalita'siano specificamente riferite ai soli artt. 5, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, e', dunque, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989 e recante "Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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