Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1990

Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:156

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria del 6 novembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16138

Una prestazione pecuniaria richiesta da un pubblico potere ha natura di tassa allorquando l'attivita' prestata dall'amministrazione e' svolta nell'esercizio di una funzione pubblica; non e', invece, rilevante al fine di accertare detta natura tributaria, il carattere necessario o cogente dell'attivita' stessa. L'attivita' dell'ufficiale rogante nella stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa presenta il carattere di funzione pubblica e, pertanto, pur non essendo un'attivita' necessaria, potendo benissimo essere surrogata dall'opera di un notaio, la prestazione dei diritti di segreteria ad essa connessa ha natura tributaria.

Massima n. 16161

La legge 16 maggio 1970, n. 281, in attuazione della riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 della Costituzione, ha determinato tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi propri delle regioni, non includendo tra di essi i diritti di segreteria. La legge della regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989, in quanto autorizza la Giunta ad applicare diritti di segreteria sugli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, modificata dal d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 121, e nella stessa misura prevista da tale tabella per i comuni e le province, eccede i limiti della autonomia tributaria della Regione fissati dalla legge dello Stato e, pertanto, e' costituzionalmente illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1989, concernente: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze