Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1990
Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:156
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria del 6 novembre 1989
Parametri
- legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 16138
Una prestazione pecuniaria richiesta da un pubblico potere ha natura di tassa allorquando l'attivita' prestata dall'amministrazione e' svolta nell'esercizio di una funzione pubblica; non e', invece, rilevante al fine di accertare detta natura tributaria, il carattere necessario o cogente dell'attivita' stessa. L'attivita' dell'ufficiale rogante nella stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa presenta il carattere di funzione pubblica e, pertanto, pur non essendo un'attivita' necessaria, potendo benissimo essere surrogata dall'opera di un notaio, la prestazione dei diritti di segreteria ad essa connessa ha natura tributaria.
Massima n. 16161
La legge 16 maggio 1970, n. 281, in attuazione della riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 della Costituzione, ha determinato tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi propri delle regioni, non includendo tra di essi i diritti di segreteria. La legge della regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989, in quanto autorizza la Giunta ad applicare diritti di segreteria sugli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, modificata dal d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 121, e nella stessa misura prevista da tale tabella per i comuni e le province, eccede i limiti della autonomia tributaria della Regione fissati dalla legge dello Stato e, pertanto, e' costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1989, concernente: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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