Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1990

Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:154

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Toscana del 18 luglio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 15236

L'approvazione, da parte regionale, di una nuova legge, avente lo stesso contenuto dispositivo di altra legge (precedentemente) impugnata salva l'espunzione delle parti controverse, non puo' comportare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ove non risultino, dalla stessa approvazione, elementi obiettivi tali da far ritenere il mancato inserimento nella nuova legge delle disposizioni controverse come un'implicita, ma inequivoca, eliminazione definitiva delle stesse. Sicche', quando - come nel caso dedotto in giudizio - pur a seguito dell'intervenuta approvazione (da parte della Regione Toscana) di una nuova legge (2.11.1989, n. 71), permanga una situazione di non certezza dell' avvenuto superamento dei motivi di contrasto, non si puo' non riconoscere una sicura prevalenza all'interesse obiettivo al sindacato di legittimita' costituzionale (nella specie, della legge della medesima Regione 18 luglio 1989). (punto 2 diritto) - cfr. sent. nn. 309 del 1983, 119 e 273 del 1986, 4 del 1988.

Massima n. 15245

La legge, recante disciplina dell'I.R.P.E.T., della Regione Toscana, sottoposta - a seguito di rinvio governativo - alla riapprovazione del Consiglio regionale e votata, nella seduta del 23 maggio 1989, a maggioranza semplice, non puo' essere qualificata come legge "nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Cio', in quanto le modifiche deliberate in quella sede concernevano unicamente disposizioni normative oggetto delle censure contenute nel rinvio governativo ed erano, quindi, ad esso conseguenziali, ed inoltre perche', a giustificare l'adozione della maggioranza semplice nella riapprovazione della legge rinviata o a qualificare questa come legge "nuova", non sono comunque rilevanti sia l'eventuale allineamento della Regione alle censure governative, sia, all'opposto, l'inidoneita' delle modifiche apportate (in sede di riesame) a costituire un effettivo adeguamento alle censure formulate nell'atto di rinvio. (punti 3-4 diritto) - cfr. sent. nn. 132 del 1975, 9 del 1976, 40 del 1977, 158 del 1988, 79, 80 e 561 del 1989, 122 del 1990 (in tema di reiterazione del rinvio e di "novita'" della legge regionale).

Massima n. 15246

Per essere considerata "riapprovata" ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, una legge oggetto di rinvio governativo deve ottenere in ogni caso la maggioranza (assoluta) dei componenti il Consiglio regionale e non gia' la maggioranza (semplice) dei presenti, poiche' la previsione costituzionale e' logicamente interdipendente con il divieto di reiterazione del rinvio governativo e con la esigenza - sottesa nel sistema previsto - di non precludere arbitrariamente al Governo il ricorso di costituzionalita' avverso la legge rinviata, quando, come nella specie, sia stata riapprovata a maggioranza semplice. Viola, pertanto, l'art. 127 della Costituzione - e ne va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - la legge della Regione Toscana votata, a seguito di rinvio governativo, in seconda deliberazione (il 23 maggio 1989) a maggioranza semplice, ed ulteriormente, ma illegittimamente, riapprovata (il 18 luglio 1989) a maggioranza assoluta, a seguito di una nota della Presidenza del Consiglio, non qualificabile, ne' formalmente ne' sostanzialmente, come atto di rinvio e inidonea, percio', a porre nuovamente la legge nella disponibilita' del Consiglio regionale per la riapprovazione. (punti 5-6 diritto). - cfr. sent. n. 79 del 1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, dal titolo "Nuova disciplina dell'IRPET (Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana)", riapprovata il 18 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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