Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1990
Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1990
- Data di deposito
- 16 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
- art. 10, comma 7, legge n. 699 del 6 agosto 1967
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 15729
La norma che, in caso di matrimonio del pensionato statale ultrasessantacinquenne, subordina il trattamento di riversibilita' del coniuge alla durata almeno biennale del rapporto, e' irrazionale in quanto presuppone che il coniugio in eta' avanzata abbia normalmente fini abnormi o fraudolenti, laddove - nella societa' attuale - esso tende alla dimensione di rimedio alla solitudine individuale e fonte di reciproco conforto. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra censura) - l'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".
Massima n. 15731
Poiche' le limitazioni alla riversibilita' delle pensioni non possono essere variamente rapportate a questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti, la declaratoria di incostituzionalita' concernente l'ipotesi di matrimonio contratto con pensionato statale ultrasessantacinquenne va estesa a quella di matrimonio con pensionato ultrasessantacinquenne degli enti locali, dichiarando d'ufficio - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'incostituzionalita' dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni". - v. massima precedente, nonche' S. nn. 15/1980 e 587/1988. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 219 del 1992.
Massima n. 15733
Poiche' le limitazioni alla riversibilita' delle pensioni non possono essere variamente rapportate a questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti, la declaratoria di incostituzionalita' concernente l'ipotesi di matrimonio contratto con pensionato statale ultrasessantacinquenne va estesa a quella di matrimonio con pensionato ultrasessantacinquenne del fondo per il personale del lotto, dichiarando d'ufficio - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'incostituzionalita' dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699, limitatamente alle parole "e sia durato almeno due anni". - v. massima precedente, nonche' S. nn. 15/1980 e 587/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni";
Dichiara d'ufficio - a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni";
b) dell'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") limitatamente alle parole "e sia durato almeno due anni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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