Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1990

Corte cost., sent. 9 marzo 1990, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1990
Data di deposito
9 marzo 1990
Data di decisione
6 marzo 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, lett. b), legge n. 324 del 27 maggio 1959

Parametri

Massime

Massima n. 15587

L'inesatta indicazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione censurata, puo' essere corretta dalla Corte, ove risulti trattarsi di un evidente errore materiale. - S. nn. 47/1962, 138/1986.

Massima n. 15588

Il rispetto del principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilita' della retribuzione, esige che il dipendente statale risponda, in sede esecutiva, delle sue obbligazioni anche con l'indennita' integrativa speciale, dovendo - ai fini in esame - considerarsi quest'ultima un elemento della retribuzione, cosi' come lo e' l'indennita' di contingenza per i dipendenti privati. E' pertanto incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma terzo, lett. b), L. 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. - S. n. 878/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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