Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1990
Corte cost., sent. 9 marzo 1990, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1990
- Data di deposito
- 9 marzo 1990
- Data di decisione
- 6 marzo 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, lett. b), legge n. 324 del 27 maggio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 15587
L'inesatta indicazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione censurata, puo' essere corretta dalla Corte, ove risulti trattarsi di un evidente errore materiale. - S. nn. 47/1962, 138/1986.
Massima n. 15588
Il rispetto del principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilita' della retribuzione, esige che il dipendente statale risponda, in sede esecutiva, delle sue obbligazioni anche con l'indennita' integrativa speciale, dovendo - ai fini in esame - considerarsi quest'ultima un elemento della retribuzione, cosi' come lo e' l'indennita' di contingenza per i dipendenti privati. E' pertanto incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma terzo, lett. b), L. 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. - S. n. 878/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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