Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1990
Corte cost., sent. 23 gennaio 1990, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1990
- Data di deposito
- 23 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14837
L'accollo spontaneo di spese di ricovero ospedaliero per i parenti entro il terzo grado quando i soggetti, che le sostengono, non vi siano obbligati, costituisce mera liberalita' ovvero comportamento ispirato a un generico dovere di solidarieta'; come tale esso non rende assimilabile la situazione di tali soggetti non solo a quella degli eredi legittimi o testamentari - nei confronti dei quali puo' operare la rivalsa ospedaliera - ma neppure a quella degli obbligati agli alimenti; pertanto la deducibilita' dal reddito del contribuente degli oneri in questione non potrebbe derivare da una pronuncia additiva della Corte, ma solo da un intervento del legislatore, che li ammettesse alla deduzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di Milano, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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