Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1990
Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:103
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15579
La questione volta a censurare l'incostituzionalita' di una previsione legislativa, correttamente e' proposta nei confronti della disposizione che la contiene, anziche' nei confronti della disposizione che ad essa ricollega l'applicazione di sanzioni.
Massima n. 15580
La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , e' obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facolta' di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non e' percio' irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparita' di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorche' essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonche' S. n. 82/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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