Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1990

Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:103

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15579

La questione volta a censurare l'incostituzionalita' di una previsione legislativa, correttamente e' proposta nei confronti della disposizione che la contiene, anziche' nei confronti della disposizione che ad essa ricollega l'applicazione di sanzioni.

Massima n. 15580

La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , e' obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facolta' di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non e' percio' irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparita' di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorche' essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonche' S. n. 82/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze