Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1990
Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge n. 544 del 29 dicembre 1988
Parametri
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 15 aprile 1985
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 16019
Non sono irragionevoli ne' arbitrarie le scelte del legislatore che, nell'ambito di un processo di tendenziale perequazione, attribuiscono benefici premiali coinvolgenti una ampia categoria di destinatari, gradualmente e con modalita' di volta in volta diverse in ragione delle diverse situazioni. Non puo' quindi dirsi discriminatoria la norma dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con la quale - dopo che la legge 15 aprile 1985, n. 140 aveva introdotto una maggiorazione pensionistica a vantaggio degli ex combattenti esclusi dalla precedente legge (pensionati del settore privato) titolari di pensioni con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968 - nell'estendere la maggiorazione ai titolari di pensioni liquidate prima di tale data, si dispone che per essi gli effetti del beneficio si producano dal I gennaio 1989, anziche' retroattivamente dal momento della domanda. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544). - S. nn. 173/1986, O. n. 120/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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