Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/1990
Corte cost., ord. 22 febbraio 1990, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:74
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 663 del 10 agosto 1986
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 15024
Questione relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 569/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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