Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/1990
Corte cost., ord. 2 febbraio 1990, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 109, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
Parametri
Massime
Massima n. 14943
Ai fini della concessione delle previste agevolazioni fiscali, anche in materia di edilizia - cosi' come in materia di industrializzazione del Mezzogiorno - la normativa vigente (L. 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, modificativo, in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, dell'art. 20 della legge n. 408 del 1949) e' ora contrassegnata dal comune criterio della irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che abbiano in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli scopi in vista dei quali le agevolazioni stesse sono stabilite. Pertanto, in relazione ai rapporti tributari sorti (come nel caso di specie) successivamente, deve escludersi al riguardo qualsiasi irragionevole disparita' di trattamento fiscale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale e' prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede - nel testo originario - l'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie in materia di edilizia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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