Corte costituzionale
Ordinanza n. 588/1990
Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 588
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 588/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:588
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16777
Anche nel giudizio immediato la richiesta di applicazione della pena puo' essere avanzata dall'imputato, a norma dell'art. 446, primo comma, cod. proc. pen., "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado". Va percio' senz'altro respinta la censura di violazione del diritto di difesa sotto il profilo dell'assistenza tecnica, formulata in base all'errato assunto che anche la richiesta di applicazione della pena fosse soggetta al termine di decadenza prescritto dall'art. 458 cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio abbreviato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Massima n. 16778
La decorrenza del termine di decadenza (gg. sette) per chiedere il rito abbreviato dalla notifica all'imputato del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato anziche' da quella dell'avviso al difensore, non pregiudica il diritto di difesa, sotto il profilo dell'assistenza tecnica, in quanto tale provvedimento viene notificato, come prescritto dall'art. 456, all'imputato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo termine, sicche', nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso, il primo e' posto nelle condizioni di informare il secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo ispirato a ragioni di necessaria speditezza, appare tuttavia adeguato all'esercizio del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 458 cod. proc. pen.). - V., peraltro, in materia di inadeguatezza dei termini la S. n. 436/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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