Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/1990
Corte cost., ord. 2 febbraio 1990, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 516 del 7 agosto 1982
- decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 15011
Questione gia' dichiarata piu' volte manifestamente inammissibile (in quanto coinvolge l'esigenza di una graduazione di sanzioni, sicuramente auspicabile ma di competenza esclusiva del legislatore). - S. nn. 82, 83 e 84/1989, e da ultimo O. n. 524/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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