Corte costituzionale
Ordinanza n. 524/1990
Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 524
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 524/1990
- Data di deposito
- 15 novembre 1990
- Data di decisione
- 13 novembre 1990
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:524
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 137, Costituzione
Massime
Massima n. 16605
Spetta alla Corte costituzionale provvedere anche d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori materiali delle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza, e quindi anche a seguito di mera segnalazione o denuncia.
Massima n. 16606
Oggetto del procedimento di correzione delle omissioni e degli errori materiali previsto dall'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono soltanto le inesattezze e omissioni all'evidenza del tutto estranee al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione della Corte.
Massima n. 16607
La maggior estensione del dispositivo di incostituzionalita' rispetto alla motivazione per quel che concerne l'individuazione del 'thema decidendum', attiene al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione e dunque non rientra nella nozione dell'"errore materiale", ma, semmai, nella figura dell'ultrapetizione, a meno che non si tratti di un'estensione inconsapevole e involontaria. - per un caso di estensione "inconsapevole e involontaria", v. S. n. 79/1961, corretta con O. n. 163/1973.
Massima n. 16608
Non va disposta, difettando i presupposti di cui all'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la correzione della sentenza n. 38/1972, come prospettata con segnalazione della Corte dei conti, assumendo la non corrispondenza fra il dispositivo (riferito all'intero art. 64, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) e la motivazione (riferita all'ipotesi di ricorso contro la liguidazione dell'indennita'dopo la riscossione, e non anche a quella di ricorso contro la liquidazione provvisoria della pensione). - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non doversi disporre la correzione della sentenza n. 38 dell'anno 1972 come prospettata con la segnalazione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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