Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/1990

Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 524

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
524/1990
Data di deposito
15 novembre 1990
Data di decisione
13 novembre 1990
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:524

Parametri

  • art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 137, Costituzione

Massime

Massima n. 16605

Spetta alla Corte costituzionale provvedere anche d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori materiali delle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza, e quindi anche a seguito di mera segnalazione o denuncia.

Massima n. 16606

Oggetto del procedimento di correzione delle omissioni e degli errori materiali previsto dall'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono soltanto le inesattezze e omissioni all'evidenza del tutto estranee al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione della Corte.

Massima n. 16607

La maggior estensione del dispositivo di incostituzionalita' rispetto alla motivazione per quel che concerne l'individuazione del 'thema decidendum', attiene al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione e dunque non rientra nella nozione dell'"errore materiale", ma, semmai, nella figura dell'ultrapetizione, a meno che non si tratti di un'estensione inconsapevole e involontaria. - per un caso di estensione "inconsapevole e involontaria", v. S. n. 79/1961, corretta con O. n. 163/1973.

Massima n. 16608

Non va disposta, difettando i presupposti di cui all'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la correzione della sentenza n. 38/1972, come prospettata con segnalazione della Corte dei conti, assumendo la non corrispondenza fra il dispositivo (riferito all'intero art. 64, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) e la motivazione (riferita all'ipotesi di ricorso contro la liguidazione dell'indennita'dopo la riscossione, e non anche a quella di ricorso contro la liquidazione provvisoria della pensione). - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non doversi disporre la correzione della sentenza n. 38 dell'anno 1972 come prospettata con la segnalazione indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze