Corte costituzionale

Ordinanza n. 522/1990

Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 522

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
522/1990
Data di deposito
15 novembre 1990
Data di decisione
13 novembre 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:522

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 16637

Questione manifestamente inammissibile, per irrilevanza, in quanto l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, concerne l'ipotesi di successione nella posizione dell'aspirante assegnatario e riguarda percio' la fase procedimentale del concorso per l'assegnazione, logicamente precedente l'instaurazione della locazione. - S. n. 404/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze