Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1990

Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
410/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:410

Norme oggetto del giudizio

  • art. 263-ter, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16268

Non incidono sulla legittimita' di una norma le eventuali carenze relative alla sua concreta applicazione, come, nel caso di specie che denuncia una mera disparita' di fatto, derivante dalla maggiore o minore sollecitudine nell'invio degli atti, ad opera dell'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, al giudice del riesame, e, come tale, ininfluente sotto il profilo della legittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 263 ter c.p.p. 1930).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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