Corte costituzionale
Ordinanza n. 410/1990
Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 410/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 263-ter, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16268
Non incidono sulla legittimita' di una norma le eventuali carenze relative alla sua concreta applicazione, come, nel caso di specie che denuncia una mera disparita' di fatto, derivante dalla maggiore o minore sollecitudine nell'invio degli atti, ad opera dell'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, al giudice del riesame, e, come tale, ininfluente sotto il profilo della legittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 263 ter c.p.p. 1930).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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