Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1990

Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
323/1990
Data di deposito
5 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:323

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959

Parametri

Massime

Massima n. 15792

Non esiste sostanziale incompatibilita' o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro (di natura essenzialmente preventiva) prevista dall'art. 80 bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso, e 355, commi primo e secondo, cod. proc. pen. in quanto la permanenza, nell'ordinamento, di sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice si evince chiaramente dall'art. 229 d.lgs. n. 271/1989 e se e' vero che, a' termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. del 1988, la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, e' pur vero, pero', che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad essi pertinenti" allorquando il P.M. non possa tempestivamente intervenire e nei casi di particolare necessita' ed urgenza, e che sia avverso la convalida del sequestro disposta in tal caso dal P.M., sia contro le stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, esiste un unico rimedio: la richiesta di riesame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Forlì con ordinanza 16 gennaio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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