Corte costituzionale
Ordinanza n. 323/1990
Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 323/1990
- Data di deposito
- 5 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 80-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 15792
Non esiste sostanziale incompatibilita' o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro (di natura essenzialmente preventiva) prevista dall'art. 80 bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso, e 355, commi primo e secondo, cod. proc. pen. in quanto la permanenza, nell'ordinamento, di sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice si evince chiaramente dall'art. 229 d.lgs. n. 271/1989 e se e' vero che, a' termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. del 1988, la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, e' pur vero, pero', che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad essi pertinenti" allorquando il P.M. non possa tempestivamente intervenire e nei casi di particolare necessita' ed urgenza, e che sia avverso la convalida del sequestro disposta in tal caso dal P.M., sia contro le stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, esiste un unico rimedio: la richiesta di riesame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Forlì con ordinanza 16 gennaio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze