Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/1990
Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/1990
- Data di deposito
- 5 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, lett.c), legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 21, ultimo co., legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 19, lett.b), legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 15830
Manifesta infondatezza della questione, per ritenuta congruita' del sistema di adeguamento, tramite provvedimenti legislativi, dei massimali previsti a titolo di risarcimento danni per i casi di incidenti causati da veicoli la cui impresa assicuratrice sia in liquidazione coatta, in quanto proprio il suddetto meccanismo ha consentito di porre in risalto l'irrazionalita' del diverso sistema gia' vigente per i sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati e di pervenire alla conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale dello stesso. - S. n. 560/1987.
Massima n. 15831
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera c), della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge medesima, nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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