Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/1990
Corte cost., ord. 25 maggio 1990, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15549
Poiche' non contrasta col principio di eguaglianza - come costantemente affermato - un trattamento differenziato in relazione a momenti diversi nel tempo, nessun elemento di irragionevole discriminazione e' ravvisabile nel disposto dell'art.83 del d.P.R. n. 597 del 1973, il quale legittimamente ha disciplinato il passaggio dal precedente al nuovo sistema impositivo, prevedendo l'applicabilita' della preesistente disciplina fiscale ai presupposti d'imposta verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974, data dell'entrata in vigore dell'I.R.PE.F.. Parimenti, rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire, come ha fatto l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482 del 1985, particolari detrazioni dall'imponibile da assoggettare ad imposta a partire da una certa data ed a seconda del periodo in cui si e' verificato il presupposto d'imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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