Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1990

Corte cost., ord. 25 maggio 1990, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/1990
Data di deposito
25 maggio 1990
Data di decisione
23 maggio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 5, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 15585

L'opposizione allo stato passivo e l'insinuazione tardiva sono, secondo la piu' recente giurisprudenza, istituti nettamente differenziati sul piano funzionale e strutturale. In particolare, le esigenze di celerita' e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo sono meno avvertite in tema di domande di insinuazione tardiva, e cio' giustifica la maggiore brevita' del termine (quindici giorni) previsto per l'appello avverso le sentenze rese in materia di opposizione allo stato passivo, rispetto a quello (trenta giorni) previsto invece per l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva. E d'altra parte l'esigenza di celerita', quand'anche volesse considerarsi per i due istituti identica - come nel caso si assume - potrebbe semmai valere al fine di estendere ai giudizi di insinuazione tardiva il termine abbreviato previsto per i giudizi di opposizione, e non gia' al fine inverso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 1045/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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