Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/1990
Corte cost., ord. 25 maggio 1990, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 5, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 15585
L'opposizione allo stato passivo e l'insinuazione tardiva sono, secondo la piu' recente giurisprudenza, istituti nettamente differenziati sul piano funzionale e strutturale. In particolare, le esigenze di celerita' e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo sono meno avvertite in tema di domande di insinuazione tardiva, e cio' giustifica la maggiore brevita' del termine (quindici giorni) previsto per l'appello avverso le sentenze rese in materia di opposizione allo stato passivo, rispetto a quello (trenta giorni) previsto invece per l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva. E d'altra parte l'esigenza di celerita', quand'anche volesse considerarsi per i due istituti identica - come nel caso si assume - potrebbe semmai valere al fine di estendere ai giudizi di insinuazione tardiva il termine abbreviato previsto per i giudizi di opposizione, e non gia' al fine inverso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 1045/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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