Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/1990
Corte cost., ord. 8 maggio 1990, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/1990
- Data di deposito
- 8 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:234
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 15476
In tema di risarcimento per inabilita' temporanea o invalidita' permanente causata da circolazione di veicoli a motore e natanti, incidente sul reddito del danneggiato, la diversita' dei criteri adottati per l'accertamento del reddito stesso, a seconda che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente, si giustifica in base alla difformita' delle rispettive situazioni, alle quali si correlano le modalita' di determinazione del reddito medesimo ai fini dell'IRPEF (v. art. 50 e art. 16 d.P.R. n. 597 del 1973). Peraltro, il riferimento, per il lavoratore autonomo, al solo reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF, con esclusione delle maggiorazioni consentite al lavoratore dipendente, e' adeguatamente bilanciato dalla possibilita' per tale soggetto, di tenere conto di quello netto piu' elevato tra i redditi dichiarati negli ultimi tre anni. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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