Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1990

Corte cost., ord. 8 maggio 1990, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/1990
Data di deposito
8 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:234

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 39 del 26 febbraio 1977
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 15476

In tema di risarcimento per inabilita' temporanea o invalidita' permanente causata da circolazione di veicoli a motore e natanti, incidente sul reddito del danneggiato, la diversita' dei criteri adottati per l'accertamento del reddito stesso, a seconda che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente, si giustifica in base alla difformita' delle rispettive situazioni, alle quali si correlano le modalita' di determinazione del reddito medesimo ai fini dell'IRPEF (v. art. 50 e art. 16 d.P.R. n. 597 del 1973). Peraltro, il riferimento, per il lavoratore autonomo, al solo reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF, con esclusione delle maggiorazioni consentite al lavoratore dipendente, e' adeguatamente bilanciato dalla possibilita' per tale soggetto, di tenere conto di quello netto piu' elevato tra i redditi dichiarati negli ultimi tre anni. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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