Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1990

Corte cost., ord. 8 maggio 1990, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
229/1990
Data di deposito
8 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 4, legge n. 143 del 2 marzo 1949

Parametri

Massime

Massima n. 15472

Questione gia' dichiarata non fondata sotto entrambi i profili prospettati, risolvendosi nel secondo (confronto con i creditori in genere) il rilievo basato sulla considerazione che i creditori di somme di denaro, nella loro generalita', a norma dell'art. 1224 cod. civ., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 cod. civ., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno. - S. n. 43/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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