Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/1990
Corte cost., ord. 8 maggio 1990, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/1990
- Data di deposito
- 8 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 4, legge n. 143 del 2 marzo 1949
Parametri
Massime
Massima n. 15472
Questione gia' dichiarata non fondata sotto entrambi i profili prospettati, risolvendosi nel secondo (confronto con i creditori in genere) il rilievo basato sulla considerazione che i creditori di somme di denaro, nella loro generalita', a norma dell'art. 1224 cod. civ., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 cod. civ., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno. - S. n. 43/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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