Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/1990
Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 246 del 4 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 15406
L'impossibilita' di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto - impossibilita' gia' sottolineata dalla Corte,attesa la diversita' di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonche' la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale - giustifica che con l'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, i benefici (tendenti alla sistemazione in ruolo) previsti dalla stessa legge, siano stati accordati agli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 dal provveditore, e non anche ai supplenti di educazione tecnica nominati, per lo stesso anno, dai capi d'istituto. Ne' vale opporre che questi ultimi erano stati legislativamente esclusi dalla possibilita' di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi, giacche' anche tale preclusione trovava, a sua volta, una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione nei ruoli agli insegnanti reclutati nel precedente regime, si' da rendere, per tale categoria, particolarmente evidente la necessita' del contenimento dei "soprannumerari". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 l. 4 luglio 1988, n. 246, in parte qua). - S. nn. 249/1986 e 282/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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