Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1990

Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
204/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 246 del 4 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15406

L'impossibilita' di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto - impossibilita' gia' sottolineata dalla Corte,attesa la diversita' di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonche' la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale - giustifica che con l'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, i benefici (tendenti alla sistemazione in ruolo) previsti dalla stessa legge, siano stati accordati agli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 dal provveditore, e non anche ai supplenti di educazione tecnica nominati, per lo stesso anno, dai capi d'istituto. Ne' vale opporre che questi ultimi erano stati legislativamente esclusi dalla possibilita' di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi, giacche' anche tale preclusione trovava, a sua volta, una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione nei ruoli agli insegnanti reclutati nel precedente regime, si' da rendere, per tale categoria, particolarmente evidente la necessita' del contenimento dei "soprannumerari". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 l. 4 luglio 1988, n. 246, in parte qua). - S. nn. 249/1986 e 282/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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