Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/1990
Corte cost., ord. 6 aprile 1990, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/1990
- Data di deposito
- 6 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:180
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 15492
Non costituisce violazione del principio di eguaglianza ne' lede i precetti statuiti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la mancata espressa previsione dell'incompatibilita' del giudice che abbia esercitato nello stesso processo funzioni di pubblico ministero per i procedimenti gia' in corso presso le preture al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto, ritenuta la provvisorieta' di tale situazione, rientra nella discrezionalita' del legislatore valutare la sorte di tali processi e i limiti della applicabilita' delle nuove norme processuali attraverso l'emanazione di disposizioni che si chiamano "transitorie" appunto per la loro temporanea applicazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848). - S. nn. 322/1985 e 301/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271), in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955 n. 848; questione sollevata dal Tribunale di Biella con ordinanza 16 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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