Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/1990
Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 71, legge n. 648 del 10 agosto 1950
Parametri
Massime
Massima n. 15339
Non puo' ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacche' il beneficio richiesto e' stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato puo' essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per se', "un elemento diversificatore". Tanto piu' che la questione e' stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziche' sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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