Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1990

Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
177/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 71, legge n. 648 del 10 agosto 1950

Parametri

Massime

Massima n. 15339

Non puo' ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacche' il beneficio richiesto e' stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato puo' essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per se', "un elemento diversificatore". Tanto piu' che la questione e' stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziche' sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze