Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1990

Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 15233

Come la Corte ha gia' rilevato, la omogeneita' tra la indennita' premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. e la indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. e' stata realizzata con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, decorrono dal 3 maggio 1982. Va percio' respinta la censura avanzata - senza che l'ultima indicata disposizione sia stata impugnata - in base all'errato presupposto che la omogeneita' fra i due trattamenti di fine rapporto sussistesse anche prima del 3 maggio 1982, nei confronti dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, ai fini del'erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio per la prole maggiorenne, richiede i requisiti della permanente inabilita' a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto, formulandosi quindi la eccezione di incostituzionalita' (il decesso dell'iscritto essendo, nel caso di specie, anteriore alla data suddetta) negli stessi termini in cui e' gia' stata dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento alla sent. n. 821/1988 e all'art. 3 Cost). - S. nn. 221/1984 e 821/1988 e O. nn. 294/1983 e 20/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento alla sentenza n. 821 del 1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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