Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/1990
Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 15233
Come la Corte ha gia' rilevato, la omogeneita' tra la indennita' premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. e la indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. e' stata realizzata con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, decorrono dal 3 maggio 1982. Va percio' respinta la censura avanzata - senza che l'ultima indicata disposizione sia stata impugnata - in base all'errato presupposto che la omogeneita' fra i due trattamenti di fine rapporto sussistesse anche prima del 3 maggio 1982, nei confronti dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, ai fini del'erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio per la prole maggiorenne, richiede i requisiti della permanente inabilita' a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto, formulandosi quindi la eccezione di incostituzionalita' (il decesso dell'iscritto essendo, nel caso di specie, anteriore alla data suddetta) negli stessi termini in cui e' gia' stata dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento alla sent. n. 821/1988 e all'art. 3 Cost). - S. nn. 221/1984 e 821/1988 e O. nn. 294/1983 e 20/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento alla sentenza n. 821 del 1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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