Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/1990
Corte cost., ord. 26 marzo 1990, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/1990
- Data di deposito
- 26 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15206
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale relativa al mancato computo, per i dipendenti statali, dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e nella base di calcolo contributiva, le decisioni n. 763 del 1988 e 821 del 1988 - che alla computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto non fanno alcun riferimento - non apportano alcun nuovo elemento rispetto a quanto gia' ritenuto con la precedente decisione n. 220 del 1988, dichiarativa di inammissibilita' di analoga questione, essendo di competenza del legislatore valutare l'opportunita' del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero predisporre le misure occorrenti per superare le differenziazioni esistenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale,sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).
Massima n. 15207
A seguito della sent. n. 220 del 1988 (v. massima A), con la quale - riguardo alla lamentata esclusione, per i dipendenti statali, dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita - venivano, tra l'altro, auspicati adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive discipline, e' stata presentata, con esplicito riferimento ad essa, una proposta di legge in tal senso alla Camera dei deputati: nella stessa direzione si e' mosso anche il Governo, come risulta dalla dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, e dal recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), che ha esteso il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici, con trattamenti equiparati. Pertanto, pur dovendosi rinnovare il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneita' dei trattamenti, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in precedenza gia' statuito (cfr. anche le ordinanze n. 419 del 1989; n. 641/1988, n. 869/1988, nn. 1070/1988 e 1072/1988). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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