Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1990

Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/1990
Data di deposito
16 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:137

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15196

I criteri apprestati dal legislatore per la determinazione della indennita' dovuta al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto di locazione tengono conto delle situazioni che normalmente si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione. Le scelte operate, peraltro, non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' in quanto non sono affette da palese irrazionalita'. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le situazioni, sicuramente non omogenee, del conduttore il quale, interessato al mantenimento del rapporto, e del conduttore - che al termine del contratto non formula alcuna offerta, siano previsti, riguardo al computo dell'indennita',due criteri alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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