Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1990
Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1990
- Data di deposito
- 16 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 60, legge n. 599 del 31 luglio 1954
- art. 4, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
- art. 8, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
- art. 9, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 15173
Allorquando la situazione dell'ordinamento risulti oggettivamente modificata a seguito di radicale mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che abbia caducato il principio in base al quale era stata dichiarata una precedente inammissibilita', la questione sollevata non puo' ritenersi identica a quella gia' portata al suo esame. In tal caso, pertanto, non trova applicazione la disposizione dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui l'eccezione di legittimita' costituzionale puo' essere riproposta soltanto "all'inizio di ogni ulteriore grado del processo". (Principio affermato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento all'art. 3 Cost., ritenuta dalla Corte ammissibile benche' gia' proposta in precedenza, nel corso dello stesso giudizio, dal Consiglio di Stato).
Massima n. 15174
L'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone la sostituzione dell'art. 166 cod. pen. - il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale della pena - mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace, cosicche' tutte le pene accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale della pena concessa per la pena principale. A sua volta, l'art. 9 avverte che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale", e percio' abroga ogni contraria disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento disciplinare. (Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo esame, alla luce delle suddette disposizioni, della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 60 legge 31 luglio 1954, n. 599 (stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica)).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sez. IV giurisdizionale, affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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