Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1990

Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/1990
Data di deposito
16 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 60, legge n. 599 del 31 luglio 1954
  • art. 4, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
  • art. 8, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
  • art. 9, legge n. 19 del 7 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 15173

Allorquando la situazione dell'ordinamento risulti oggettivamente modificata a seguito di radicale mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che abbia caducato il principio in base al quale era stata dichiarata una precedente inammissibilita', la questione sollevata non puo' ritenersi identica a quella gia' portata al suo esame. In tal caso, pertanto, non trova applicazione la disposizione dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui l'eccezione di legittimita' costituzionale puo' essere riproposta soltanto "all'inizio di ogni ulteriore grado del processo". (Principio affermato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento all'art. 3 Cost., ritenuta dalla Corte ammissibile benche' gia' proposta in precedenza, nel corso dello stesso giudizio, dal Consiglio di Stato).

Massima n. 15174

L'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone la sostituzione dell'art. 166 cod. pen. - il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale della pena - mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace, cosicche' tutte le pene accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale della pena concessa per la pena principale. A sua volta, l'art. 9 avverte che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale", e percio' abroga ogni contraria disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento disciplinare. (Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo esame, alla luce delle suddette disposizioni, della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 60 legge 31 luglio 1954, n. 599 (stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica)).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sez. IV giurisdizionale, affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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