Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/1990
Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 520, codice di procedura penale 1930
- legge n. 22 del 23 gennaio 1989
- art. 498, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 15183
Alla mancata predisposizione, in aggiunta alle modifiche apportate dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, agli artt. 498 e 520 cod. proc. pen. del 1930, riguardo alla contumacia nel giudizio di primo grado, circa il termine oltre il quale la prova del legittimo impedimento a comparire non puo' incidere sulla validita' del giudizio contumaciale (anticipo di tale termine dal momento della pubblicazione della sentenza, come gia' previsto in precedenza, a quello dell'inizio della discussione finale, ma con facolta' del giudice d'appello di disporre, in caso di incolpevole inosservanza del termine stesso, la rinnovazione del dibattimento) di una normativa analoga ed equivalente rispetto all'impedimento a comparire nel giudizio di appello, non puo' porsi rimedio con una pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, attesa la peculiarita' del giudizio di cassazione, tale obiettivo richiederebbe la revisione delle disposizioni vigenti in termini variamente ipotizzabili (non ultimo quello adottato dall'art. 489 del nuovo codice di procedura penale) e quindi, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, delle scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., in parte qua). - O. n. 110/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della Corte di cassazione, sezioni unite penali, con ordinanza del 31 giugno 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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