Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1989
Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, delibera legislativa Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 8, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 13, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 10, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 6, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 12, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 9, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
- art. 15, legge della Regione Piemonte del 16 giugno 1988
Parametri
Massime
Massima n. 13369
L'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere che Comuni e Province possono essere chiamati a concorrere, con risorse proprie, anche finanziarie, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, non e' invasivo dell'autonomia assicurata agli enti locali in materia finanziaria dagli artt. 119, primo comma, e 128 Cost., in quanto la norma si limita a prevedere un concorso facoltativo degli enti locali, la cui liberta' di determinazione e' confermata dall'esplicita previsione di una "previa intesa" con la Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 128 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Massima n. 13370
L'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nell'assegnare alla Regione il potere di determinare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli enti locali, non e' lesivo degli artt. 128 e 129 Cost., in riferimento alla possibile difformita' fra detti ambiti territoriali e quelli propri di Province e Comuni, non imponendo l'art. 129 Cost. un sistema di articolazioni territoriali infraregionali rigido, ne' escludendo che il legislatore regionale possa adottare per l'esercizio delle proprie funzioni, senza incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti predetti dall'art. 128 Cost., diverse dimensioni territoriali piu' rispondenti alle esigenze di un efficace espletamento di attivita' e servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 128, 129 Cost., dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Massima n. 13371
La legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere, agli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15, l'istituzione, nell'ambito di ciascuna delle aree di programma da essa definite, di una assemblea di sindaci, con funzioni consultive in tema di atti di programmazione regionale e con modalita' di funzionamento rimesse ad un regolamento regionale, non apporta lesioni alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 128 Cost., in quanto l'assemblea dei sindaci, non assumendo le caratteristiche di un nuovo ente, ne' la natura di organo comunale, non altera la tipologia organizzativa degli enti locali, ma rappresenta solo uno strumento di raccordo destinato a coordinare le fasi del concorso cui i Comuni sono chiamati ai fini della formazione e attuazione degli atti di programmazione regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 128 Cost., degli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge regionale del Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 128, 118, 119 e 129 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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