Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1989
Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 10, comma 2, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 12204
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA - Non e' esatto che la legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971 (art. 10, comma 2, n. 11) non abbia indicato criteri e posto limiti al Governo nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella delle sanzioni da adottare, che' anzi quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della commisurazione e della graduazione delle sanzioni in relazione alla entita' della violazione e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971, in riferimento all'art. 76 Cost.. - cfr.: S. nn. 128 e 111 del 1986.
Massima n. 12205
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se e' innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, e' diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalita' del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in se' della tardivita'. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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