Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1989

Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1989
Data di deposito
3 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 12888

La fattispecie oggetto del giudizio a quo rappresenta una delle molteplici, possibili, combinazioni di preclusione al minimo in caso di cumulo di piu' pensioni allorche', per effetto di questo, venga superato il trattamento minimo garantito dalla legge e va ricondotta nell'ambito delle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha inteso eliminare il divieto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per gli artigiani in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - cfr. S.n. 184/1988.

Massima n. 12889

In numerose pronunce la Corte costituzionale ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni, cosi' rendendone possibile l'erogazione sino all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983 n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. Pertanto, ex art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, in tutte le ulteriori possibili ipotesi in cui essa non consenta l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari per i titolari di altri trattamenti specificati nella disposizione citata. - cfr. S.n. 1086/1988.

Massima n. 12890

E' manifestamente inammissibile - in quanto la norma e` stata medio tempore gia' dichiarata illegittima con riferimento al cumulo con pensione d'invalidita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di contitolarita' di pensione diretta a carico dello stesso Fondo. - cfr. S.n. 1144/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, sotto ogni profilo residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze