Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1989

Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1989
Data di deposito
3 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:80

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Marche del 13 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 12857

E' da respingere l'opinione sostenuta dalla regione secondo la quale l'illegittima reiterazione del rinvio governativo sarebbe sempre eccepibile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, nonostante la riapprovazione della delibera legislativa censurata da parte del Consiglio regionale. Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 79 del 1989), il rinvio governativo e' configurabile come esercizio di un potere di arresto il cui svolgimento da' luogo ad un sub-procedimento di controllo, in relazione al quale la riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale segna il passaggio ad una fase successiva. Tale passaggio, nell'ambito del sistema di termini perentori, previsto dall'art. 127 Cost., impone la regola della non deducibilita' dei vizi del rinvio successivamente alla riapprovazione consiliare.

Massima n. 12858

E' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - della legge regionale Marche, riapprovata il 13 maggio 1988, che prevede la concessione da parte della regione di contributi decennali costanti, a sostegno dell'edilizia residenziale, tali da comportare la riduzione del costo dei mutui, a carico dei mutuatari, in misura del 60% rispetto al tasso di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. L'indubbia spettanza alle regioni, a norma degli artt. 14, u.c., e dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, della competenza in materia di agevolazione del credito per finanziare l'edilizia pubblica non esclude che essa debba essere esercitata in modo da non interferire con la manovra statale della massa monetaria nazionale. La riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari, grazie ai contributi regionali, in misura pari al 60% di quello di riferimento e' illegittima perche` non garantisce il rispetto dei tassi agevolati minimi stabiliti con provvedimenti statali, in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche, dal titolo "Finanziamento in materia di edilizia residenziale", approvata il 15 dicembre 1987 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 13 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze