Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1989
Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:79
Norme oggetto del giudizio
- telegramma del Presidente del consiglio ministri del 19 marzo 1988
Parametri
- art. 29, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 127, Costituzione
Massime
Massima n. 13432
Il rinvio governativo delle leggi regionali per il riesame da parte del Consiglio regionale, pur se rappresenta una fase di un procedimento di controllo unitario che culmina con il ricorso alla Corte costituzionale (o al Parlamento) e che richiede la sostanziale corrispondenza dei motivi addotti per l'uno e per l'altro, costituisce tuttavia una fase procedimentale autonoma, dotata di caratteri ed effetti specifici, consistenti nella sospensione della promulgazione della legge regionale sottoposta a controllo.
Massima n. 13433
Il divieto di reiterazione del rinvio governativo opera soltanto sulla premessa che oggetto della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale sia la stessa legge precedentemente rinviata, risultando a tal fine irrilevanti le modificazioni non incidenti sul suo contenuto normativo.
Massima n. 13434
Poiche' il sistema di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 della Costituzione e dalle disposizioni degli Statuti regionali configura il rinvio governativo come un veto alla promulgazione della legge oggetto di rilievi allorquando, in sede di riesame, il Consiglio regionale intenda modificare solo le disposizioni oggetto di rinvio, non e' sufficiente la maggioranza semplice ma e' necessaria la maggioranza assoluta richiesta, in via generale, per la riapprovazione delle leggi rinviate (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il secondo atto di rinvio governativo della legge regionale dal titolo "Norme in materia di riordino fondiario" riapprovata il 10 febbraio 1988, relativo a legge non promulgabile perche' riapprovata a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al secondo atto di rinvio governativo della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia dal titolo "Norme in materia di riordinamento fondiario", riapprovata il 10 febbraio 1988, in riferimento all'art. 29 del suo Statuto (L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), proposto dalla suddetta regione con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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