Corte costituzionale
Sentenza n. 586/1989
Corte cost., sent. 29 dicembre 1989, n. 586
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 586/1989
- Data di deposito
- 29 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:586
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 15454
Tra il licenziamento (anche se intimato per motivi disciplinari) e le sanzioni disciplinari sussiste una netta distinzione sul piano dei contenuti e degli effetti, in quanto solo il primo impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro, e tale differenza rende razionale la scelta del legislatore di preferire la procedura arbitrale per le controversie relative a sanzioni disciplinari: ferma restando la possibilita' del datore di lavoro di adire il giudice - oltre che in caso di contestazione da parte del lavoratore - anche solo per evitare l'eventuale pregiudizio connesso all'incertezza sulla legittimita' della sanzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle sanzioni disciplinari). - sul licenziamento disciplinare, S.nn. 204/1982, 427/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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