Corte costituzionale
Sentenza n. 573/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 573
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 573/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:573
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 12, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 8, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 15465
La previsione del rito camerale nel giudizio di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi non incide sul termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 cod.proc.civ., ma comporta che tale termine deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, mentre la notifica di esso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza collegiale va effettuata entro il termine che spetta al giudice indicare nel medesimo decreto: onde l'emanazione di quest'ultimo dopo la scadenza del termine legale non elide il diritto di appellare. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul presupposto che nei giudizi di separazione personale l'appello debba proporsi con lo strumento del ricorso-decreto). - S.n. 543/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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