Corte costituzionale

Sentenza n. 570/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 570

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
570/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:570

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art.unico, legge n. 1375 del 20 ottobre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 15176

Ai fini dell'assoggettabilita' o meno a fallimento, e' illogico e irrazionale far dipendere la qualita' di "piccolo imprenditore commerciale" dal limite massimo di lire 900.000 investito come capitale nell'impresa, sia perche' tale criterio e' contraddetto da altre norme legislative, sia perche' - per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria - imprese molto modeste incorrono, in tal modo, nel fallimento . E' pertanto illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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