Corte costituzionale
Sentenza n. 570/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 570
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 570/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:570
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art.unico, legge n. 1375 del 20 ottobre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 15176
Ai fini dell'assoggettabilita' o meno a fallimento, e' illogico e irrazionale far dipendere la qualita' di "piccolo imprenditore commerciale" dal limite massimo di lire 900.000 investito come capitale nell'impresa, sia perche' tale criterio e' contraddetto da altre norme legislative, sia perche' - per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria - imprese molto modeste incorrono, in tal modo, nel fallimento . E' pertanto illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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