Corte costituzionale
Sentenza n. 563/1989
Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 563
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 563/1989
- Data di deposito
- 20 dicembre 1989
- Data di decisione
- 12 dicembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:563
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, n.2, legge n. 57 del 10 febbraio 1962
- art. 23, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- art. 20, comma 1, legge n. 57 del 10 febbraio 1962
- legge n. 646 del 13 settembre 1982
Parametri
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 14937
La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, applicabile in pendenza di processo penale, ha natura cautelare ed effetti provvisori, e non assume carattere di sanzione anticipata per le conseguenze, del tutto indirette ed eventuali, pur se irreversibili, che possono derivarne (impossibilita' per il costruttore di partecipare agli appalti pubblici indetti in pendenza di sospensione). Essa pertanto non viola il principio di non colpevolezza, il quale non viene in causa nei provvedimenti cautelari se non per la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge. Ne' puo' farsi riferimento al principio di personalita' della responsabilita' penale (art. 27. comma primo, Cost.) per censurare l'applicabilita' della sospensione ad una societa' in accomandita semplice in caso di procedimento penale a carico di socio amministratore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982 n. 646).
Massima n. 14938
Nel giudizio incidentale di costituzionalita' dell'art. 20, comma primo, n. 2, L. 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982, n. 646, non puo' essere accolta la richiesta della parte costituita a che la Corte sollevi, innanzi a se medesima, questione di legittimita' costituzionale della stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irrazionale trattamento che essa determinerebbe rispetto all'art. 13, lett. c), L. n. 584 del 1977, giacche' le due disposizioni si riferiscono a situazioni diverse, l'una concernente la sospensione cautelare dall'albo nazionale dei costruttori, l'altra la possibilita' della p.a. di escludere il costruttore penalmente condannato da una gara di appalto quando non sia ancora intervenuto il provvedimento di cancellazione dall'albo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57 (Istituzione dell'Albo dei costruttori) - numero così modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - con riferimento all'art. 27, comma secondo, della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 7 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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