Corte costituzionale

Sentenza n. 563/1989

Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 563

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
563/1989
Data di deposito
20 dicembre 1989
Data di decisione
12 dicembre 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:563

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, n.2, legge n. 57 del 10 febbraio 1962
  • art. 23, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • art. 20, comma 1, legge n. 57 del 10 febbraio 1962
  • legge n. 646 del 13 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 14937

La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, applicabile in pendenza di processo penale, ha natura cautelare ed effetti provvisori, e non assume carattere di sanzione anticipata per le conseguenze, del tutto indirette ed eventuali, pur se irreversibili, che possono derivarne (impossibilita' per il costruttore di partecipare agli appalti pubblici indetti in pendenza di sospensione). Essa pertanto non viola il principio di non colpevolezza, il quale non viene in causa nei provvedimenti cautelari se non per la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge. Ne' puo' farsi riferimento al principio di personalita' della responsabilita' penale (art. 27. comma primo, Cost.) per censurare l'applicabilita' della sospensione ad una societa' in accomandita semplice in caso di procedimento penale a carico di socio amministratore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982 n. 646).

Massima n. 14938

Nel giudizio incidentale di costituzionalita' dell'art. 20, comma primo, n. 2, L. 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982, n. 646, non puo' essere accolta la richiesta della parte costituita a che la Corte sollevi, innanzi a se medesima, questione di legittimita' costituzionale della stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irrazionale trattamento che essa determinerebbe rispetto all'art. 13, lett. c), L. n. 584 del 1977, giacche' le due disposizioni si riferiscono a situazioni diverse, l'una concernente la sospensione cautelare dall'albo nazionale dei costruttori, l'altra la possibilita' della p.a. di escludere il costruttore penalmente condannato da una gara di appalto quando non sia ancora intervenuto il provvedimento di cancellazione dall'albo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57 (Istituzione dell'Albo dei costruttori) - numero così modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - con riferimento all'art. 27, comma secondo, della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 7 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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