Corte costituzionale
Sentenza n. 560/1989
Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 560
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 560/1989
- Data di deposito
- 20 dicembre 1989
- Data di decisione
- 12 dicembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:560
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 35, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14833
Spetta al legislatore stabilire, per ciascun tipo di processo, i mezzi di prova esperibili e le modalita' per la loro assunzione, purche' vengano rispettate l'essenza e la funzione propria del processo, e non contrasta con tali principi la norma che subordina all'impulso di parte la nomina di un consulente tecnico d'ufficio nel processo tributario, in quanto l'apporto degli organi tecnici statali - della cui collaborazione il giudice puo' avvalersi - assicura la necessaria perizia e imparzialita'. Ne' costituisce ostacolo ingiustificato al diritto di difesa - dipendendo bensi' dal regime delle spese, comune ad entrambe le parti del processo tributario - il fatto che, richiedendo la nomina del consulente tecnico, la parte finisca col sopportare il relativo onere economico. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di incostituzionalita' dell'art. 35, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636). - S.n. 251/1989.
Massima n. 14834
Non e' affatto incompatibile con la disciplina del processo tributario che, ove sia ammessa consulenza tecnica su richiesta di una delle parti, entrambe possano richiedere di affiancare al consulente di ufficio quello di parte, per meglio esplicare la propria difesa tecnica. (Non fondatezza della questione di incostituzionalita' dell'art. 35, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata - in riferimento all'art. 24 Cost. - assumendo l'impossibilita' di nomina del consulente di parte nel processo tributario).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 citato, quarto comma, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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