Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1989

Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 559

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
559/1989
Data di deposito
20 dicembre 1989
Data di decisione
12 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:559

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
  • art. 18, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 14858

Contrasta con il principio di ragionevolezza - e viola altresi' il diritto sociale all'abitazione, collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo - la normativa regionale che, dopo aver stabilito, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, l'appartenenza del convivente 'more uxorio' e della prole naturale al nucleo familiare dell'assegnatario, esclude tuttavia il diritto del medesimo convivente affidatario dei figli a succedere nella posizione dell'assegnatario se questi - per il venir meno dell' 'affectio' - abbandoni l'alloggio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 18, commi primo e secondo, della legge reg. Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64, nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole. - sul diritto all'abitazione, S.nn. 217 e 404/1988, 49/1987; sul congiuge affidatario della prole, S.n. 454/1989; sulla ipotesi (diversa) di successione nella locazione, S.n. 404/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze