Corte costituzionale
Sentenza n. 559/1989
Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 559
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 559/1989
- Data di deposito
- 20 dicembre 1989
- Data di decisione
- 12 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:559
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
- art. 18, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 14858
Contrasta con il principio di ragionevolezza - e viola altresi' il diritto sociale all'abitazione, collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo - la normativa regionale che, dopo aver stabilito, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, l'appartenenza del convivente 'more uxorio' e della prole naturale al nucleo familiare dell'assegnatario, esclude tuttavia il diritto del medesimo convivente affidatario dei figli a succedere nella posizione dell'assegnatario se questi - per il venir meno dell' 'affectio' - abbandoni l'alloggio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 18, commi primo e secondo, della legge reg. Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64, nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole. - sul diritto all'abitazione, S.nn. 217 e 404/1988, 49/1987; sul congiuge affidatario della prole, S.n. 454/1989; sulla ipotesi (diversa) di successione nella locazione, S.n. 404/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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