Corte costituzionale
Sentenza n. 556/1989
Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 556
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 556/1989
- Data di deposito
- 20 dicembre 1989
- Data di decisione
- 12 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:556
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, n.2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14832
Posto che, ai fini amministrativi, lo 'status' di militare cessa nel momento del congedo reale, non e' ragionevole che, ai piu' gravosi effetti della legge penale militare, la cessazione stessa dipenda dalla consegna formale del provvedimento di congedo, e, dunque, che possa subire ritardi per effetto di eventi "burocratici" successivi al venir meno del rapporto di "attuale soggezione" alla speciale potesta' dell'amministrazione militare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le ulteriori censure prospettate) - l'art. 8, n. 2, cod.pen.mil.pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziche' dal momento del loro effettivo congedamento. - v. S.n. 112/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il Relatore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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