Corte costituzionale
Sentenza n. 547/1989
Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 547
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 547/1989
- Data di deposito
- 14 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:547
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 7 giugno 1989
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta n. 4 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 15390
Le agevolazioni disposte, con legge, dalla Regione Valle d'Aosta, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese operanti sul suo territorio non contrastano con il principio della legislazione statale in materia, che si pone - ex art. 117 Cost. - come limite tanto alla potesta' normativa delle regioni a statuto comune quanto alle competenze di integrazione e di attuazione (della legislazione statale) spettanti alla stessa Regione; invero le agevolazioni, in quanto previste per il "consolidamento" delle imprese e per un periodo di tempo limitato (un anno), rientrano nelle ipotesi di deroga giustificata allo stesso principio. Ne', d'altro canto, la legge regionale puo' essere censurata - per contrasto con altro principio ricavabile dalla legislazione statale - per aver omesso di determinare il tasso minimo a carico del beneficiario, in quanto il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della competenza statale e la sua vincolativita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989). - v. S.nn. 441 e 735 del 1988; n. 80 del 1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 recante "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 23 giugno 1989 in riferimento all'art. 3 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 e all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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